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Qui potete trovare le risposte a tutte le nostre domande più frequenti. Se non riuscite a trovare una risposta, contattateci all'indirizzo [email protected] e vi aiuteremo nel migliore dei modi.

GDPR Articolo 27 Rappresentante

Tutte le aziende che non hanno uffici nell'UE e/o nel Regno Unito dovranno nominare un rappresentante ai sensi dell'articolo 27 del GDPR, se trattano dati personali di persone che si trovano nell'UE o nel Regno Unito.

Le aziende dell'UE che non hanno uffici nel Regno Unito dovranno nominare un rappresentante GDPR nel Regno Unito se trattano dati personali di persone che si trovano nel Regno Unito.

Le aziende del Regno Unito che non hanno uffici in nessuno degli Stati membri dell'UE dovranno nominare un rappresentante GDPR UE se trattano dati personali di persone che si trovano nell'UE.

Questi requisiti legali si applicano a quasi tutte le aziende, compresi i servizi finanziari, commerciali e legali, la vendita al dettaglio online, il marketing e i prodotti adtech, la tecnologia, i trasporti e l'aviazione, le sperimentazioni cliniche, i servizi sanitari e diagnostici, la pubblicità basata sui cookie, nonché i servizi digitali, come le applicazioni mobili e le comunità online.

Il rappresentante dell'UE è incaricato dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento di rivolgersi, oltre che al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento, in particolare alle autorità di controllo e agli interessati, per tutte le questioni relative al trattamento [dei dati]. Il Rappresentante funge da punto di contatto locale per le questioni relative alla protezione dei dati e alla privacy e riceve le comunicazioni delle autorità di controllo della protezione dei dati nei procedimenti ufficiali, nonché, ad esempio, le richieste degli interessati di esercitare i loro diritti previsti dal GDPR.

I dati di contatto del vostro Rappresentante per l'Articolo 27 devono essere pubblicati nelle vostre politiche aziendali sulla privacy. Vi consigliamo inoltre di aggiungere i nostri dati nel footer del vostro sito web e in qualsiasi altra documentazione pertinente.

In qualità di rappresentante ai sensi dell'articolo 27, dobbiamo completare la nostra due-diligence e assicurarci di capire come raccogliete, memorizzate ed elaborate i dati. Dobbiamo conservare una copia del foglio di calcolo dell'attività di trattamento dell'azienda insieme ad altri documenti fondamentali per aiutarci a capire come operate. Su richiesta delle autorità di vigilanza, il Rappresentante è tenuto a collaborare con esse e a divulgare la documentazione di cui all'articolo 30.

No, la mancata nomina di un rappresentante UE costituirebbe una violazione dell'articolo 27 del GDPR e comporta le stesse potenziali sanzioni.